Reddito di solidarietà, ecco come ottenerlo

Andrà da un minimo di 80 euro, per i nuclei composti da una sola persona, a un massimo di 400 euro al mese, per quelli composti da e 5 o più membri, il contributo economico previsto dal Reddito di solidarietà (Res) per le famiglie in condizione di povertà assoluta in Emilia-Romagna.

Nuclei familiari di cui almeno un componente sia residente in regione da almeno 24 mesi, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 3mila euro. I beneficiari della misura saranno coinvolti in un “Progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo”, con l’obiettivo di favorire l’occupazione delle persone in età da lavoro e di combattere l’esclusione sociale per coloro che non sono nelle condizioni di poter lavorare.
L’erogazione del Reddito di solidarietà ai nuclei che l’avranno ottenuto avverrà, bimestralmente, attraverso accredito su un’apposita Carta acquisti prepagata. Il Reddito di solidarietà allarga così la platea di coloro che possono beneficiare del Sostegno all’inclusione attiva (Sia), la misura messa in campo dal governo a livello nazionale e già attiva da alcuni mesi.

Queste alcune delle misure contenute nel Regolamento attuativo della legge regionale 19 dicembre 2016 n. 24 (“Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”) – atto previsto dalla norma stessa – messo a punto dall’assessorato e presentato oggi in Commissione assembleare Politiche per la salute e politiche sociali, che ha espresso parere positivo sul documento.

Per il Reddito di solidarietà, la Giunta regionale ha stanziato 35 milioni di euro. Potrebbe interessare 80 mila persone che oggi vivono in condizioni di estrema povertà. Soprattutto famiglie composte da giovani coppie con tre o più figli a carico, single, anziani con bassissimo reddito.

Il Regolamento 

Nel dettaglio, il provvedimento specifica che l’adesione dei componenti del nucleo beneficiario del Reddito di solidarietà (Res) è condizionato all’accettazione di un progetto di reinserimento sociale o lavorativo. Dura al massimo 12 mesi, superati i quali il Res potrà essere richiesto solo trascorsi almeno altri 6 mesi. Si incorre nella decadenza dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del patto, oppure di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto di attivazione sociale e inserimento lavorativo, o comunque in presenza di comportamenti incompatibili con il progetto da parte dei componenti il nucleo familiare (esempio: non partecipare a corsi di riqualificazione proposti, non garantire la frequenza scolastica dei minori, ecc.).

A tale proposito, viene specificato che spetterà ai servizi sociali territoriali, in collaborazione con i Centri per l’Impiego, monitorare il rispetto degli impegni presi dai beneficiari, proponendo se necessaria, la decadenza dal beneficio in caso di mancato rispetto degli stessi.

Il regolamento, inoltre, stabilisce le modalità di presentazione della domanda per l’accesso: la domanda per ottenere il Res deve essere presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso gli sportelli sociali del Comune di residenza, tramite apposito modello corredato da tutte le dichiarazioni individuate nel regolamento attuativo.

Quanto alle modalità di controllo, al momento della domanda i richiedenti dichiarano i propri dati attraverso documenti ufficiali (ad esempio la dichiarazione ISEE) o attraverso autocertificazione. Tutti i dati vengono verificati attraverso le banche dati in possesso di INPS, o attraverso i dati in possesso dei Comuni.

La Regione intende attivare un protocollo di collaborazione con la Guardia di Finanza per individuare e punire eventuali false dichiarazioni da parte dei richiedenti il beneficio. Altre regole riguardano le condizioni di incompatibilità da parte del nucleo familiare per l’accesso alla misura.

Infatti, il Res non potrà andare a chi gode già della nuova prestazione di Assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), l’Assegno di disoccupazione (ASDI), o altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. È inoltre incompatibile la fruizione del SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) da parte del nucleo familiare beneficiario. Nel caso in cui alcuni componenti il nucleo familiare usufruiscano di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, assistenziale e indennitaria, il valore massimo di tali trattamenti non può superare i 600 euro mensili.

regione.emilia-romagna.it

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